concorrenza illecita atipica tener recapito nella sede
di titolarità precedentemente ricoperta
Cass. n. 10881 25.7.2002
Il notaio può aprire, in una sede diversa da
quella assegnatagli, un recapito, che presenti i caratteri - individuati anche
in base ai principi di deontologia professionale approvati, a norma, L. 220/1991,
dal Consiglio nazionale del notariato il 24.02.1994 - dell'accessorietà
funzionale e della secondarietà economica rispetto all'ufficio – studio.
Qualora
il recapito presenti caratteristiche eccedenti e integri, pertanto, un secondo
ufficio - studio, il notaio viola il precetto dell'art. 26, L. 89/1913,
sanzionato dall'art. 137, c.2, L. 89/1913; allorquando all'apertura del
recapito si accompagni qualcuno dei comportamenti tipici o atipici (alla cui
individuazione concorrono i principi di deontologia professionale enunciati dal
Consiglio notarile) di cui all'art. 147, L. 89/1913, e 14 del R.D. 1666/1937, il notaio compie
atti di illecita concorrenza.
(Nella
specie, in applicazione di tali principi la S.C. ha confermato la decisione di
merito che ha ritenuto costituisca un'ipotesi di concorrenza illecita atipica
del notaio l'aver tenuto il suo recapito ubicato nella stessa sede di
titolarità precedentemente ricoperta, tenuto conto che tale è considerata dal
part. B - 1 del codice di deontologia emanato dal Consiglio notarile).